Dottorati di ricerca
Qual è la normativa di riferimento per i Dottorati di Ricerca dell’Università degli Studi di Parma?
Unitamente al Regolamento dei corsi per il conseguimento del Dottorato di Ricerca consultabile alla pagina http://www.unipr.it/ateneo/albo-online/regolamenti la Legge 3 luglio 1998, n. 210, e succ. modif. e integrazioni ed il Decreto Ministeriale n. 45 dell'8 febbraio 2013, disciplinano l'istituzione, l'accreditamento ed il funzionamento, presso l’Università degli Studi di Parma, dei corsi per il conseguimento di Dottorati di Ricerca in grado di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione scientifica.
Come sono istituiti i corsi di dottorato presso l'Università degli Studi di Parma?
I predetti corsi possono altresì essere istituiti anche in convenzione con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei sulla base di specifico atto convenzionale con cui i soggetti convenzionati si impegnano ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio e in cui viene altresì assicurato per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso e, fatta eccezione per i dottorati attivati con istituzioni estere, il contributo di almeno 3 borse di studio per ciascun ciclo di dottorato.
Cos’è un corso di Dottorato e quali prospettive di lavoro mi può offrire?
- accademica
- ricercatore attivo in strutture di ricerca pubbliche o private
- management di aziende ad alta tecnologia
Cos’è la co-tutela?
Il programma di studi può essere concordato ?
Nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all’articolo 2195 del Codice Civile, il programma di studi può essere concordato tra l’Università ed i predetti soggetti in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all’art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’apprendistato
C’è la possibilità, prevista dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di attivare corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni estere e imprese.
E’ rilasciato un titolo doppio dai corsi di dottorato in consorzio con altre Università?
Quale formazione offre un corso di Dottorato di Ricerca
La formazione del dottore di ricerca è finalizzata all’acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello
Spazio Europeo della Ricerca .
Posso recarmi all’estero per studio durante il Dottorato di Ricerca?
Sono previsti da bando posti riservati
Eventuali posti riservati sono previsti per laureati in Università estere, a borsisti di Stati Esteri, a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale e a beneficiari di progetti di collaborazione comunitari e internazionali, per i quali possono essere previste specifiche procedure di ammissione.
Come accedere al Corso di Dottorato di Ricerca
Esame di ammissione
Per l'esame di ammissione è previsto un concorso per titoli ed eventuali esami.
Ciascun corso di dottorato di ricerca prevede un’unica modalità di selezione dei candidati, anche in presenza di più tematiche di ricerca.
Le procedure di valutazione comparativa, intese ad accertare la capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica, possono consistere, oltre che nella valutazione dei titoli e/o del progetto di ricerca, in prova scritta, prova orale pubblica, prova pratica e/o test o in una combinazione di tali modalità scelta dal Collegio dei Docenti.
Le prove di ammissione possono essere espletate in lingua diversa dall’italiano e anche con l’ausilio di strumenti informatici e modalità telematiche idonee a verificare l’identità del candidato, purchè indicate espressamente nel bando di concorso.
Valutazione titoli per l’ammissione
Quali sono i titoli valutabili?
Quali requisiti devo avere per accedere al Concorso di ammissione del Corso di Dottorato di Ricerca ?
Il numero dei posti messi a concorso ?
E’ possibile sapere il numero dei posti riservati agli apprendisti?
Quanti sono i numeri di posti riservati agli specializzandi?
Nel bando sono definiti annualmente i numeri di posti riservati agli specializzandi.
La commissione per la valutazione comparativa dei candidati per l’ammissione al corso di Dottorato di Ricerca
E’ nominata Con Decreto dal Rettore, sentito il Collegio dei docenti, comparativa dei candidati nonché i membri supplenti.
La Commissione è composta da tre membri scelti fra professori e ricercatori universitari di ruolo.
Il Rettore, su richiesta del Collegio dei Docenti, può integrare la commissione con non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.
La nomina di tali esperti è obbligatoria nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all’art.2195 del Codice Civile.
La Commissione elegge al proprio interno il Presidente e il Segretario.
Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.
E’ previsto un concorso per titoli ed eventuale esame ?
Sì, per l'esame di ammissione è previsto un concorso per titoli ed eventuale esame.
Procedura di valutazione per accedere al Dottorato di Ricerca
Convocazioni alle prove
La convocazione alla eventuale prova, ove non indicata nel bando, deve avvenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova.
Sono ammesse le comunicazioni tramite pec qualora i candidati comunichino il proprio indirizzo di pec.
Lo scorrimento delle graduatorie
In caso di rinuncia di un avente diritto entro due mesi dall'inizio del corso, subentra altro candidato secondo l’ordine della graduatoria degli idonei e, comunque, entro e
non oltre il terzo mese dall’inizio del corso.
Sono pubblici gli atti concorsuali ?
Sì, gli atti del concorso è assicurata adeguata pubblicità ai sensi della L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
E’ obbligatoria la frequentare al corso di Dottorato di Ricerca?
Il Dottorando è tenuto a garantire la frequenza al corso di dottorato, sulla base delle indicazioni stabilite dal Collegio dei Docenti.
L'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno.
Sono ammesse attività extra al Dottorato di Ricerca?
Compete al Collegio Docenti determinare le condizioni di compatibilità di eventuali attività extra universitarie, con le attività didattiche e formative e di ricerca del corso di dottorato.
E’ ammessa attività assistenziale?
I titolari di assegni di ricerca che abbiano superato le prove di esame per l’ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca sono ammessi?
Sono ammessi al dottorato ma senza borsa di studio e nei limiti dei posti per i quali è stato chiesto l’accreditamento.
I cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari che abbiano superato le prove di esame per l’ammissione sono ammessi al dottorato nel limite dei posti previsti a bando, o in ogni caso nel limite dei posti sostenibili.
I titolari di un posto di ruolo di ricercatore o di una borsa di studio o di assegno di ricerca, possono terminare la formazione
Sì. Gli iscritti al corso di Dottorato di Ricerca che siano titolari di un posto di ruolo di ricercatore o di una borsa di studio o di assegno di ricerca, possono terminare la formazione previa rinuncia al compenso della borsa di studio per il Dottorato di Ricerca.
E’ consentita la contestuale iscrizione ad altri Corsi di Studio
No. Fatta eccezione per gli specializzandi di area medica iscritto all’ultimo anno.
Chi può essere ammesso alla frequenza congiunta durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione con il corso di dottorato ?
Lo specializzando di area medica iscritto all’ultimo anno ad una scuola di specializzazione
dell’Ateneo di Parma qualora risulti vincitore di un concorso di ammissione ad un corso di dottorato, presso la stessa sede, può essere ammesso alla frequenza congiunta durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione.
La frequenza congiunta deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola.
Il collegio dei docenti del corso di dottorato dispone sull'eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal consiglio della scuola di specializzazione con l’iscrizione al secondo anno del corso di dottorato.
Nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di dottorato.A tale scopo è’ consentita la partecipazione al concorso degli specializzandi a partire dal penultimo anno di iscrizione alla scuola di specializzazione.
Sono un dipendente pubblico: posso iscrivermi?
Sì. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'Amministrazione Pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.
Sono un dipendente pubblico che vuole conseguire il secondo dottorato di ricerca.
Non ha diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, tutti i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipèndenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo.
Qualora il dipendente pubblico non goda dell’aspettativa cosa succede?
Qualora il dipendente non goda dell’aspettativa prevista o del congedo straordinario, l’ammissione al corso è vincolata al parere espresso dal collegio dei docenti previa verifica che l’attività lavorativa sia compatibile con le attività didattiche formative e di ricerca previste dal corso di dottorato.
Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984 n. 476, come modificato dal Dlgs 119 del 18 luglio 2011.
Posso sospendere il Dottorato di Ricerca?
La sospensione degli obblighi di frequenza del Dottorato, fino ad un massimo di un anno, è consentita in caso di maternità, servizio militare, grave e documentata malattia e particolari situazioni familiari con interruzione dell’erogazione della relativa borsa e successivo recupero alla ripresa della regolare frequenza.
E' altresì ammessa la sospensione del corso fino ad un massimo di un anno, con interruzione dell'erogazione della relativa borsa di successivo recupero alla ripresa della regolare frequenza, per l'iscrizione ad un corso di Tirocinio Formativo Attivo.
La domanda di sospensione è sottoposta al nulla osta del Collegio dei Docenti.
Quanto dura il corso di Dottorato di Ricerca?
I corsi avranno la durata prevista dal Decreto Rettorale con cui vengono istituiti.
I corsi comunque non possono avere durata inferiore ai tre anni.
Quando si consegue il titolo di Dottore di Ricerca?
Il titolo di dottore di ricerca si consegue all’atto del superamento dell’esame finale.
Entro quando presentare la tesi di fine dottorato?
Entro la fine del ciclo di dottorato, tutti i dottorandi, con eccezione di coloro i quali abbiano usufruito di periodi di sospensione da recuperare, fanno pervenire la tesi e gli allegati al Coordinatore, che ne cura la trasmissione tempestiva ai valutatori.
Come devo fare per accedere all’esame finale ?
I candidati all’esame per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca dovranno presentare domanda, entro l’ultimo mese dell’ultimo anno di corso, al Magnifico Rettore.
I candidati, entro il mese successivo dovranno inoltre consegnare la tesi in formato elettronico presso il deposito istituzionale dell’Università di Parma “Dspace-Unipr” presentando contestualmente una dichiarazione al Magnifico Rettore, attestante l’assoluta conformità della copia elettronica depositata con le copie cartacee, controfirmate dal Tutore e dal Coordinatore, che dovranno essere successivamente trasmesse a ciascuno dei membri della commissione dell’esame finale.
Esame finale
Viene redatta una sintesi della tesi finale in lingua italiana o inglese ovvero anche in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.
La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori.
I valutatori, designati dal Collegio docenti, esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dai medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
La tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
Convocazione esame finale
La data per la discussione della tesi non può essere disattesa. L’interessato può tuttavia chiedere al Magnifico Rettore di tenere conto di particolari circostanze che gli hanno precluso lo svolgimento dell’esame finale. Il Rettore, qualora ritenga giustificata la richiesta, potrà autorizzare la Commissione a riconvocarsi in data successiva.
Commissione giudicatrice dell’esame finale
Il Rettore nomina con proprio decreto la Commissione giudicatrice, nonché i membri supplenti, sentito il Collegio dei Docenti. La Commissione è composta da tre membri scelti tra i professori ed i ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso.
Dove viene conservata la copia della mia tesi finale?
L’Università provvede mediante procedura telematica al deposito di copia elettronica delle tesi finali presso le Biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze.
Formazione del Dottore di Ricerca
La formazione del dottore di ricerca è integrata da eventuali periodi di studio all’estero, o da stage presso soggetti pubblici e privati, previa autorizzazione del Coordinatore e del Direttore del Dipartimento, sentito il parere del Collegio dei Docenti per periodi superiori ai sei mesi.
Posso chiedere certificazione di “Doctor Europaeus”
In attuazione della Convenzione europea relativa alla certificazione di “Doctor Europaeus”, definita dalla European University Association, tale certificazione è rilasciata dall'Ateneo, su richiesta del dottorando e parere favorevole del Collegio dei docenti, quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:
la tesi di Dottorato riporta anche i risultati conseguiti durante un periodo di ricerca di almeno tre mesi in uno o più Stati che aderiscono alla Convenzione Europea;
il dottorando presenta una relazione favorevole, redatta da almeno due professori appartenenti ad Università istituite in Stati che aderiscono alla Convenzione Europea in questione;
la Commissione di esame finale comprende almeno un componente di un’istituzione universitaria di uno Stato che aderisca a detta Convenzione;
la discussione della tesi è sostenuta in italiano e in un’altra lingua di uno degli Stati stranieri che aderiscono alla Convenzione Europea previa autorizzazione del
Collegio dei Docenti.
Come sono conferite le borse di studio?
Le borse di studio sono conferite ai sensi del Decreto del Rettore di cui all’art. 1, assegnate ai vincitori dal Collegio Docenti.
A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del DPCM 30/4/97 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9/6/97.
I posti riservati agli apprendisti di cui all’art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 sono assegnati agli studenti idonei in possesso dei requisiti previsti per la figura professionale di riferimento che dovrà essere assunta dall’impresa.
I dottorandi titolari di borse di studio conferite dalla Università su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all’art.4 comma 3 della Legge 3 luglio 1998, n. 210, e succ. modif. e integr. sono preventivamente esonerati dai contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi.
Durata e modalità di pagamento dell’erogazione delle borse di studio
Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, fermo restando l'obbligo di erogazione a seguito del superamento della verifica.
La durata della erogazione della borsa è pari all’intera durata del corso.
Il pagamento della borsa di studio avrà cadenza mensile salvo comunicazione del coordinatore di mancato adempimento degli obblighi del Dottorando.
Importo della borsa di studio ed eventuale aumento per soggiorni all’estero
L'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
L’importo della borsa è aumentato per l’eventuale soggiorno all’estero per attività di ricerca nella misura del 50% per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi.
E’ vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio
Sì, vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o ricerca del Dottorando.
Sono già in possesso del titolo di dottore di ricerca posso essere ammesso a frequentare un altro corso di dottorato con borsa di studio?
Chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca può essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un nuovo corso di dottorato di ricerca non coperto da borsa di studio.
La borsa di studio deve essere denunciata nella dichiarazione dei redditi ?
Se rappresenta l’unico reddito, non si è tenuti alla presentazione della dichiarazione. Ex art. 4 legge 13.08.1984, n. 476 e ex art. 6 legge 30.11.1989, n. 398, la borsa di Dottorato è esente dall’imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche IRPEF – per eventuali aggiornamenti consultare l’Agenzia delle Entrate all’indirizzo http://www.agenziaentrate.it
FAQ
- Contribuzione studentesca a.a. 2017/2018
- Borse di studio
- Calendario accademico
- Esoneri e riduzioni sulle tasse universitarie
- Immatricolarsi e iscriversi
- Rimborsi
- Quando e come si pagano i contributi
- Rinuncia agli studi
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- Piano di studi - ESSE3
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- Questionari di valutazione della didattica - ESSE3
- Bacheca esiti - ESSE3
- Dottorati di ricerca
- Master e corsi di perfezionamento
- Esame di stato per la professione di Medico Chirurgo
- Esami di stato